Ogni autunno arriva la stessa domanda: le vetrate scorrevoli rientrano nel bonus? La risposta non è sì o no. Dipende da cosa sono tecnicamente, e la confusione nasce quasi sempre dal fatto che sotto lo stesso nome finiscono tre prodotti diversi.

Vediamo i tre casi, con quello che serve per detrarre davvero e quello che invece non passa.

Portafinestra scorrevole in alluminio con profili sottili aperta su una terrazza affacciata sul lago

La domanda da cui parte tutto: è un serramento o una struttura?

Le detrazioni per i serramenti, Ecobonus e Bonus Casa, si applicano alla sostituzione di un elemento di chiusura dell’involucro verso l’esterno di un ambiente riscaldato. Deve essere un serramento, con una Dichiarazione di Prestazione che ne certifica i valori di trasmittanza, tenuta all’aria e all’acqua.

La vetrata scorrevole che chiude un terrazzo aperto è una struttura accessoria. La veranda chiusa stabilmente crea un volume, e siamo fuori dal perimetro dei serramenti. La portafinestra scorrevole che sostituisce una portafinestra esistente è un serramento come gli altri.

Da qui discendono tre risposte diverse alla stessa domanda.

Caso 1: la portafinestra scorrevole è un serramento, quindi si detrae

Se al posto di una portafinestra o di una finestra installi uno scorrevole a taglio termico, l’intervento rientra nella sostituzione di serramenti. Vale sia per l’Ecobonus sia per il Bonus Casa, con le aliquote attuali: 50% per la prima casa, 36% per gli altri immobili.

I requisiti tecnici sono quelli del DM 26 giugno 2015, con il limite di trasmittanza che dipende dalla zona climatica: 1,30 W/m²K in zona E, dove stanno Brescia, Verona e Trento città, e 1,00 W/m²K in zona F, cioè le valli alpine e le zone sopra i 3.000 gradi giorno. Il valori vanno letti sull’intero serramento, telaio più vetro, e devono risultare nella DoP del produttore.

Caso 2: la VEPA su un terrazzo non è un serramento

Le vetrate panoramiche amovibili, quelle che si aprono a libro e si impilano di lato, non sono infissi: sono strutture amovibili che si montano senza opere murarie, spesso in edilizia libera. Non hanno la DoP di un serramento e non delimitano un ambiente riscaldato, quindi non rientrano nell’Ecobonus come sostituzione di serramenti.

Questo non le rende un cattivo acquisto: risolvono il vento, la pioggia e l’uso del terrazzo in tre stagioni su quattro. Solo, non aspettarti la detrazione del 50% su quella voce. Ne abbiamo scritto in dettaglio nella guida alle vetrate panoramiche amovibili VEPA, compresi i casi in cui serve o non serve un titolo edilizio.

Caso 3: la veranda chiusa stabilmente è una struttura

Se la chiusura crea un nuovo ambiente, con una struttura fissa e un volume riscaldato, non siamo più davanti a un serramento ma a un intervento edilizio. Serve un titolo abilitativo, e la detrazione non si può chiedere come sostituzione di infissi.

Può rientrare in altre agevolazioni se l’intervento ha i requisiti della manutenzione straordinaria, ma è una valutazione che va fatta con un tecnico sul progetto concreto, non a distanza. Diffida di chi ti garantisce la detrazione prima di aver visto il progetto e il titolo edilizio.

Cosa serve per detrarre una portafinestra scorrevole

Quattro cose, tutte verificabili. La fattura intestata a chi paga e al beneficiario della detrazione. Il bonifico parlante, con la causale corretta e i dati di chi riceve. La Dichiarazione di Prestazione del serramento, che certifica la trasmittanza dichiarata. La pratica ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, obbligatoria per l’Ecobonus.

A queste si aggiunge l’asseverazione di un tecnico abilitato quando richiesta. Se manca la DoP, la pratica non si apre e in caso di controllo la detrazione già goduta viene revocata: è il punto dove si vedono i fornitori seri e quelli che promettono e basta.

Quanto vale la detrazione, con i numeri

Su una fornitura di portafinestre scorrevoli da 12.000 euro, con l’aliquota 2026 del 50%, la detrazione è di 6.000 euro recuperati in dieci rate da 600 euro l’anno. Dal 2027, con l’aliquota scesa al 36%, la stessa spesa vale 4.320 euro: 1.680 euro in meno.

È il motivo per cui, se l’intervento è già deciso, conviene chiuderlo entro il 2026. Se invece stai ancora valutando, il confronto tra aliquote è nella guida su bonus ristrutturazione 2027 e il quadro completo sta nella guida ai bonus serramenti per privati.

Per capire quale tipo di scorrevole serve al tuo caso, tra parallelo, alzante e filo muro, c’è la pagina scorrevoli in alluminio. E se vuoi un preventivo con le voci separate, così vedi cosa detrai e cosa no, puoi scriverci qui.

Domande frequenti su vetrate e detrazioni

Le vetrate scorrevoli rientrano nel bonus?

Le portafinestre scorrevoli che sostituiscono un serramento esistente sì, con i requisiti di trasmittanza per zona climatica. Le vetrate amovibili per un terrazzo e le verande chiuse stabilmente no, perché non sono serramenti.

La VEPA si può detrarre con il Bonus Casa?

Non come sostituzione di serramenti. Se l’intervento è più ampio e rientra in una ristrutturazione con titolo edilizio, la singola voce va valutata dal tecnico che firma la pratica. Non esiste una risposta valida per tutti i casi.

Che trasmittanza deve avere una portafinestra scorrevole?

In zona climatica E il limite è 1,30 W/m²K sull’intero serramento, in zona F scende a 1,00 W/m²K. Il valore deve essere dichiarato nella DoP del produttore e corrispondere all’elemento effettivamente installato.

Posso detrarre anche la posa in opera?

Sì, la detrazione si applica alla spesa complessiva comprensiva di fornitura e posa, purché fatturata e pagata con bonifico parlante. La posa è anzi la parte che molti preventivi tengono separata per sembrare più economici.